DETRAZIONI FISCALI

Nella Legge di stabilità confermati gli incentivi del 65% e 50%.

Si tratta dell’ecobonus del 65% per interventi di riqualificazione energetica e del 50% per ristrutturazioni edilizie.

Il bonus ristrutturazioni è la detrazione fiscale del 50 per centoriconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli.

Per i lavori effettuati nel 2020 e nel 2021, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale, il contribuente potrà scegliere di monetizzare subito il bonus Irpef riconosciuto, anche in relazione al bonus ristrutturazioni del 50 per cento.

Il bonus ristrutturazioni può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.

La Legge di Bilancio 2021 ha confermato la detrazione del 50 per cento, fino al limite di spesa di 96.000 euro, per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Ristrutturazione edilizia - 50%

Se l’intervento effettuato non rientra nelle condizioni richieste per accedere alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, si può valutare la possibilità di usufruire della detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie, solitamente definita al 50%. A differenza del 65%, questa detrazione è applicabile solamente a spese per lavori eseguiti su abitazioni o su parti comuni di edifici residenziali. In realtà, nella lista degli interventi agevolabili indicata dall’Agenzia delle Entrate non compare la voce specifica per le pompe di calore. Si può però farle rientrare nella categoria caloriferi e condizionatori, per la quale è prevista la condizione che l’opera sia finalizzata al risparmio energetico.

Riqualificazione energetica - 65%
Le detrazioni fiscali del 65% si possono applicare a interventi di riqualificazione energetica eseguiti su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti e dotati di impianto di riscaldamento: abitazioni, uffici, negozi, ecc.
Nel caso di impianti a pompa di calore, la condizione per accedere alle detrazioni è che si tratti di sistemi ad alta efficienza e che la loro installazione costituisca una sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.
Quando si parla di alta efficienza si fa riferimento a specifiche tabelle, indicate  dall’Agenzia delle Entrate, i cui valori minimi di prestazione dipendono dal tipo di pompa di calore che viene scelta.
Non godono di agevolazioni le installazioni su edifici che non siano già provvisti di impianto di riscaldamento, né l’aggiunta di split a pompa di calore ad integrazione di un impianto di riscaldamento esistente.